1 Ils purschiders da la furmaziun pratica professiunala s’engaschan per ch’ils emprendists hajan il meglier success pussaivel en lur emprendissadi ed els surveglian periodicamain quest success.
2 Els basegnan ina permissiun chantunala per la furmaziun d’emprendistas e d’emprendists; il chantun na dastga adossar naginas taxas per quella.
1 Gli operatori della formazione professionale pratica si adoperano affinché le persone in formazione ottengano i massimi risultati d’apprendimento possibili e lo verificano periodicamente.
2 Necessitano di un’autorizzazione cantonale per formare apprendisti; in merito il Cantone non può prelevare alcuna tassa.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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