412.10 Lescha federala dals 13 da december 2002 davart la furmaziun professiunala (LFPr)

412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Art. 20 Purschiders da la furmaziun pratica professiunala

1 Ils purschiders da la furmaziun pratica professiunala s’engaschan per ch’ils emprendists hajan il meglier success pussaivel en lur emprendissadi ed els surveglian periodicamain quest success.

2 Els basegnan ina permissiun chantunala per la furmaziun d’emprendistas e d’emprendists; il chantun na dastga adossar naginas taxas per quella.

Art. 20 Operatori della formazione professionale pratica

1 Gli operatori della formazione professionale pratica si adoperano affinché le persone in formazione ottengano i massimi risultati d’apprendimento possibili e lo verificano periodicamente.

2 Necessitano di un’autorizzazione cantonale per formare apprendisti; in merito il Cantone non può prelevare alcuna tassa.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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