1 Per purschiders privats sin il martgà da la furmaziun professiunala na dastgan resultar naginas distorsiuns da concurrenza nungiustifitgadas pervia da mesiras ch’èn vegnidas prendidas sin basa da questa lescha.
2 Purschiders dal sectur public che concurrenzeschan purschiders betg subvenziunads dal sectur privat ston pretender pretschs confurms al martgà per lur purschidas da furmaziun supplementara orientada a la professiun.
1 Gli operatori privati sul mercato della formazione professionale non devono subire distorsioni ingiustificate della concorrenza a causa di misure prese in applicazione della presente legge.
2 Gli operatori del settore pubblico che agiscono in concorrenza con operatori non sussidiati del settore privato devono applicare prezzi di mercato alle loro offerte di formazione professionale continua.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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