1 Ils custs da la procedura giudiziala e lur adossament vegnan fixads, cun resalva da lʼartitgel 78 alinea 4, tenor ils artitgels 417–428 CPP72.73
2 Ils custs da la procedura davant lʼadministraziun pon vegnir adossads en la sentenzia da medema maniera sco ils custs da la procedura giudiziala.
73 Versiun tenor la cifra II 11 da lʼagiunta 1 dal Cudesch da procedura penala dals 5 dʼoct. 2007, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085).
1 Nella decisione dell’amministrazione, le spese sono di regola addossate al condannato; per motivi d’equità, questi può esserne liberato in tutto o in parte.
2 Se il procedimento è tolto, le spese possono essere, in tutto o in parte, addossate all’imputato, s’egli abbia determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o abbia con temerarietà intralciato o prolungato notevolmente il procedimento.
3 I coimputati rispondono solidalmente delle spese, salvo che il decreto o la decisione penale disponga altrimenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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