Sche lʼadministraziun introducescha dʼuffizi la revisiun, po ella puspè avrir lʼinquisiziun; ils pertutgads ston survegnir la chaschun da sʼexprimer davart il motiv da revisiun e davart la midada da la decisiun chʼè vegnida prendida en consideraziun.
1 Un procedimento penale conchiuso con decreto penale, decisione penale o decisione di non doversi procedere cresciuti in giudicato può, a richiesta o d’ufficio, essere sottoposto a revisione:
2 La revisione in favore dell’imputato è in ogni tempo ammissibile. La prescrizione dell’azione penale sopravvenuta dopo che la decisione contestata sia cresciuta in giudicato non si oppone a una nuova condanna.
3 La revisione a pregiudizio dell’imputato è unicamente ammissibile in base al capoverso 1 lettere a e c e fintanto che l’azione penale non sia prescritta. La prescrizione decorre dal momento dell’infrazione; la decisione precedente non è motivo d’interruzione.
4 I disposti degli articoli 84 a 88 si applicano per analogia all’ordine e alla decisione di confisca.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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