313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 86

Sche lʼadministraziun introducescha dʼuffizi la revisiun, po ella puspè avrir lʼinquisiziun; ils pertutgads ston survegnir la chaschun da sʼexprimer davart il motiv da revisiun e davart la midada da la decisiun chʼè vegnida prendida en consideraziun.

Art. 84

1 Un procedimento penale conchiuso con decreto penale, decisione penale o decisione di non doversi procedere cresciuti in giudicato può, a richiesta o d’ufficio, essere sottoposto a revisione:

a.
in base a fatti o elementi di prova rilevanti che l’amministrazione non conosceva al tempo del precedente procedimento;
b.
se, successivamente, contro un compartecipe è stata pronunciata una sentenza penale inconciliabile con il decreto o la decisione penale;
c.
se un reato ha influito sulla decisione dell’amministrazione.

2 La revisione in favore dell’imputato è in ogni tempo ammissibile. La prescrizione dell’azione penale sopravvenuta dopo che la decisione contestata sia cresciuta in giudicato non si oppone a una nuova condanna.

3 La revisione a pregiudizio dell’imputato è unicamente ammissibile in base al capoverso 1 lettere a e c e fintanto che l’azione penale non sia prescritta. La prescrizione decorre dal momento dell’infrazione; la decisione precedente non è motivo d’interruzione.

4 I disposti degli articoli 84 a 88 si applicano per analogia all’ordine e alla decisione di confisca.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.