Uschenavant chʼils artitgels 73–81 na disponan betg autramain, valan per la procedura davant las dretgiras chantunalas e per la procedura davant il Tribunal penal federal las prescripziuns correspundentas dal CPP64.
63 Versiun tenor la cifra II 11 da lʼagiunta 1 dal Cudesch da procedura penala dals 5 dʼoct. 2007, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085).
1 Contro le decisioni dei tribunali cantonali sono ammissibili i rimedi giuridici previsti dal CPP67.
2 Anche il pubblico ministero della Confederazione e l’amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tali rimedi giuridici.
66 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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