313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 82

Uschenavant chʼils artitgels 73–81 na disponan betg autramain, valan per la procedura davant las dretgiras chantunalas e per la procedura davant il Tribunal penal federal las prescripziuns correspundentas dal CPP64.

63 Versiun tenor la cifra II 11 da lʼagiunta 1 dal Cudesch da procedura penala dals 5 dʼoct. 2007, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085).

64 SR 312.0

Art. 80

1 Contro le decisioni dei tribunali cantonali sono ammissibili i rimedi giuridici previsti dal CPP67.

2 Anche il pubblico ministero della Confederazione e l’amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tali rimedi giuridici.

66 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

67 RS 312.0

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.