1 Lʼadministraziun pronunzia in mandat penal u metta ad acta la procedura; resalvada resta la surdada dal cas per il giudicament giudizial (art. 21 al. 1 e 3).
2 Sche la procedura vegn messa ad acta, sto quai vegnir communitgà a tut tgi chʼè stà participà a la procedura sco inculpà. Sche questa communicaziun vegn fatga a bucca, sto ella vegnir confermada en scrit sin dumonda.
1 L’imputato arrestato o in procinto d’esserlo in virtù dell’articolo 52 capoverso 1 lettera a può, se lo chiede, essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione.
2 Alla liberazione sotto cauzione si applicano per analogia gli articoli 238–240 CPP54.55 Tuttavia, la cauzione dev’essere prestata al Dipartimento federale delle finanze; essa diviene parimente esigibile allorché l’imputato si sottrae al pagamento della multa irrogata; l’eccedenza della cauzione riscossa è devoluta alla Confederazione.
55 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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