313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 45

1 En cas dʼina sequestraziun, dʼina perquisiziun, dʼina fermanza provisorica u dʼina arrestaziun èsi da proceder cun il schanetg duì a la persuna pertutgada ed a sia proprietad.

2 En cas dʼina violaziun da lʼurden nʼèn mesiras da sforz betg admessas.

Art. 43

1 Si possono assumere periti qualora l’accertamento o l’apprezzamento dei fatti esiga conoscenze speciali.

2 All’imputato dev’essere data la possibilità di esprimersi circa la scelta dei periti e le domande da porre.45 Per il resto, alla nomina dei periti, come anche ai loro diritti e doveri, si applicano per analogia gli articoli 183–185, 187, 189 e 191 CPP46, nonché l’articolo 61 della legge del 4 dicembre 194747 di procedura civile federale.48

45 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764).

46 RS 312.0

47 RS 273

48 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.