313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 40

Il funcziunari che fa lʼinquisiziun po dumandar infurmaziuns a bucca u en scrit u interrogar persunas che dattan infurmaziuns; a tgi che dastga refusar da far deposiziuns sin basa dal dretg da refusar da dar perditga, stoi vegnir rendì attent ordavant a quest dretg.

Art. 38

1 L’apertura, il decorso e gli accertamenti essenziali dell’inchiesta devono risultare chiaramente dall’inserto ufficiale.

2 Il processo verbale di interrogatorio è steso seduta stante e, a conferma della sua veridicità, dev’essere sottoscritto, subito dopo la chiusura, dalla persona interrogata, cui ne deve essere data conoscenza, e dal funzionario inquirente; se manca la firma della persona interrogata, dev’esserne indicato il motivo.

3 Il processo verbale di un’altra operazione d’inchiesta deve essere steso il più presto possibile, al più tardi però il giorno feriale successivo; la sua veridicità deve essere confermata dalla firma del funzionario inquirente.

4 Ogni processo verbale indica il luogo e il giorno dell’operazione d’inchiesta e i nomi delle persone che vi hanno partecipato. Esso distingue tra gli accertamenti fatti dal funzionario inquirente e comunicazioni dei terzi.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.