Schʼin giuvenil commetta in malfatg chastiabel avant chʼel ha cumplenì 15avel onn da vegliadetgna, na vegn el betg persequità penalmain.
5 Versiun tenor lʼart. 44 cifra 2 dal Dretg penal per giuvenils dals 20 da zer. 2003, en vigur dapi il 1. da schan. 2007 (AS 2006 3545; BBl 1999 1979).
L’azione penale è improponibile contro il minore che ha commesso un atto punibile prima di aver compiuto i quindici anni.
5 Nuovo testo giusta l’art. 44 n. 2 della LF del 20 giu. 2003 sul diritto penale minorile, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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