1 Cunter mesiras da sforz (art. 45 ss.) sco er cunter acts uffizials e cunter negligientschas che stattan en quest connex poi vegnir fatg recurs tar la Chombra da recurs dal Tribunal penal federal.
2 Il recurs sto vegnir inoltrà:
3 Schʼil directur u il schef da lʼadministraziun respectiva curregia lʼact uffizial u la negligientscha en ils cas da lʼalinea 2 litera b en il senn da las propostas dal recurrent, scada il recurs; cas cuntrari sto el surdar il recurs cun sias remartgas il pli tard il terz di da lavur suenter sia entrada a la Chombra da recurs.
1 Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2 Il reclamo deve essere presentato:
3 Se, nei casi del capoverso 2 lettera b, il direttore o capo dell’amministrazione in causa rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, il reclamo diventa senza oggetto; in caso contrario, questi deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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