313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 24

La Procura publica da la Confederaziun po intervegnir en mintga procedura giudiziala.

23 Versiun tenor la cifra II 11 da lʼagiunta 1 dal Cudesch da procedura penala dals 5 dʼoct. 2007, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085).

Art. 24

Il pubblico ministero della Confederazione può intervenire in qualunque procedimento giudiziario.

24 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.