Uschenavant che organisaziuns incaricadas cun incumbensas da dretg public e lur organs u mandataris ston applitgar la legislaziun administrativa federala, han els, en ils artitgels 14–17, la medema posiziun sco la communitad e sia administraziun.
Gli organismi con compiti di diritto pubblico e i loro organi o mandatari, in quanto debbano applicare la legislazione amministrativa della Confederazione, sono equiparati, negli articoli 14 a 17, all’ente pubblico e alla sua amministrazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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