313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 107

1 Il Cussegl federal decretescha las disposiziuns executivas necessarias.

2 El fixescha lʼentrada en vigur da questa lescha.

Data da lʼentrada en vigur: 1. da schaner 197577

77 COCF dals 25 da nov. 1974.

Art. 105

Nei casi in cui il diritto previgente affida al Consiglio federale la competenza a emanare decisioni penali, competenza siffatta è deferita ai Dipartimenti; il Consiglio federale può delegarla ai servizi direttamente loro subordinati.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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