313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 101

1 En la procedura giudiziala vala lʼartitgel 99 tenor il senn. La dretgira decida er davart lʼindemnisaziun per dischavantatgs subids en proceduras davant lʼadministraziun.

2 Avant che la dretgira fixescha ina indemnisaziun, sto ella dar la chaschun a lʼadministraziun respectiva da sʼexprimer davart il dretg e davart lʼautezza da quella sco er da far propostas.

Art. 99

1 All’imputato che ha beneficiato dell’abbandono del procedimento o è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d’ordine è assegnata, qualora ne faccia richiesta, un’indennità per il carcere preventivo e gli altri pregiudizi sofferti; tuttavia, l’indennità può essere negata in tutto o in parte qualora l’imputato abbia determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o abbia con temerarietà intralciato o prolungato il procedimento.

2 Il detentore di un oggetto sequestrato o l’occupante di un’abitazione perquisita, se non è stato imputato, ha diritto a un’indennità in quanto, senza sua colpa, abbia subìto un pregiudizio.

3 L’indennità è a carico della Confederazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.