Sche la persecuziun ed il giudicament da cuntravenziuns èn delegads ad inʼautoritad administrativa da la Confederaziun, vegn applitgada questa lescha.
La presente legge si applica nei casi in cui il procedimento e il giudizio per un’infrazione sono demandati a un’autorità amministrativa della Confederazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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