1 Il funcziunari stima ils objects impegnads, en cas da basegn consultond experts.
2 I na vegn betg impegnà dapli da quai ch’i dovra per satisfar a las pretensiuns – inclusiv ils tschains ed ils custs – dals crediturs impegnants.
1 Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.
2 Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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