281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 97

1 Il funcziunari stima ils objects impegnads, en cas da basegn consultond experts.

2 I na vegn betg impegnà dapli da quai ch’i dovra per satisfar a las pretensiuns – inclusiv ils tschains ed ils custs – dals crediturs impegnants.

Art. 97

1 Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.

2 Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.