1 Il derschader dal lieu da scussiun decida davart dumondas per l’avertura da dretg.
2 Immediatamain suenter l’entrada da la dumonda dat el al stumà la pussaivladad da prender posiziun a bucca u en scrit e pronunzia alura entaifer 5 dis sia decisiun.
164 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
1 Il giudice del luogo d’esecuzione pronuncia sulla domanda di rigetto dell’opposizione.
2 Non appena ricevuta la domanda, dà all’escusso la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto, poi comunica la decisione entro cinque giorni.
174 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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