281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 82

1 Sche la pretensiun sa basa sin ina renconuschientscha dal debit constatada tras in document public u affirmada tras suttascripziun, po il creditur pretender l’avertura da dretg provisorica.

2 Il derschader pronunzia l’avertura da dretg provisorica, sch’il stumà na renda betg vardaivel immediatamain objecziuns che refuteschan la renconuschientscha dal debit.

Art. 82

1 Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.

2 Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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