281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 78

1 L’opposiziun chaschuna la suspensiun da la scussiun.

2 Sch’il debitur fa opposiziun mo cunter ina part da la pretensiun, po la scussiun vegnir cuntinuada per la part incontestada.

Art. 78

1 L’opposizione sospende l’esecuzione.

2 Se il debitore contesta soltanto una parte del credito, l’esecuzione può proseguirsi per l’ammontare non contestato.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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