1 L’opposiziun chaschuna la suspensiun da la scussiun.
2 Sch’il debitur fa opposiziun mo cunter ina part da la pretensiun, po la scussiun vegnir cuntinuada per la part incontestada.
1 L’opposizione sospende l’esecuzione.
2 Se il debitore contesta soltanto una parte del credito, l’esecuzione può proseguirsi per l’ammontare non contestato.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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