1 Il debitur sto surpigliar ils custs da scussiun. Il creditur sto però pajar quels anticipadamain. Sch’il pajament anticipà na vegn betg fatg, po l’uffizi da scussiun desister ad interim d’in act da scussiun, annunziond quai al creditur.
2 Il creditur è autorisà da prelevar ils custs da scussiun dals emprims pajaments dal debitur.
1 Le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l’ufficio può intanto sospendere l’atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
2 Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d’esecuzione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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