Sch’il debitur mida ses domicil, suenter l’avis da l’impegnaziun u suenter ch’el ha survegnì la smanatscha da concurs u l’avis da pajament per la scussiun sin cambialas, vegn la scussiun cuntinuada al medem lieu.
Se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecuzione cambiaria, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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