Per far valair pretensiuns dals instituts d’emprest cunter pegn vala l’artitgel 910 dal Cudesch civil svizzer (CCS)82.
81 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
La realizzazione dei crediti degli istituti di prestito a pegno è disciplinata dall’articolo 910 del Codice civile (CC)91.
90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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