1 En tut ils auters cas vegn la scussiun cuntinuada sin via da l’impegnaziun (art. 89–150).
2 Sch’in debitur vegn inscrit en il register da commerzi, ston las dumondas da cuntinuar cun la scussiun pendentas tuttina vegnir exequidas sin via da l’impegnaziun, uscheditg ch’i n’è betg vegnì declerà il concurs.
74 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
1 In tutti gli altri casi l’esecuzione si prosegue in via di pignoramento (art. 89 a 150).
2 Se un debitore viene iscritto nel registro di commercio, le domande di continuazione dell’esecuzione pendenti contro di lui sono ciononostante eseguite in via di pignoramento, finché non sia stato dichiarato il suo fallimento.
83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.