Ils recurs e las appellaziuns han mo effect suspensiv sin ordinaziun speziala da l’autoritad, a la quala els èn drizzads, u da ses president. Ina tala ordinaziun sto vegnir communitgada immediatamain a las partidas.
Le appellazioni e i ricorsi hanno effetto sospensivo soltanto per decreto speciale dell’autorità adita o del suo presidente. Tale decreto deve essere immediatamente comunicato alle parti.
68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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