281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 346

1 Il moratori na pertutga betg pretensiuns sut 100 francs e pretensiuns da l’emprima classa (art. 219 al. 4).

2 Ma per questas pretensiuns èsi pussaivel da far durant il temp dal moratori er cunter il debitur, ch’è suttamess a la scussiun sin concurs, mo la scussiun sin impegnaziun u sin liquidaziun dal pegn.

Art. 346

1 La moratoria non si estende né ai crediti inferiori a cento franchi, né ai crediti della prima classe (art. 219 cpv. 4).

2 Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il debitore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto l’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.581

581 Correzione della CdR dell’AF, pubblicata il 14 mar. 2017 (RU 2017 2165).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.