Il debitur è autorisà da cuntinuar cun ses affars; ma durant il moratori na dastga el far nagins acts giuridics, tras ils quals interess giustifitgads dals crediturs vegnan pregiuditgads u singuls crediturs vegnan benefiziads a disfavur d’auters.
Il debitore può continuare il suo commercio o la sua industria, ma gli è vietato di compiere durante la moratoria degli atti giuridici tali da nuocere agli interessi legittimi dei creditori o da favorire certi creditori a detrimento di altri.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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