281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 341

1 Il pli tard cun conceder il moratori extraordinari ordinescha la dretgira d’accumodament ch’i vegnia fatg in register dals bains. Per quel valan ils artitgels 163 e 164 tenor il senn. La dretgira d’accumodament po prender ulteriuras disposiziuns per defender ils dretgs dals crediturs.

2 Cun conceder il moratori, po ella incumbensar in cumissari da survegliar la gestiun dal debitur.

Art. 341

1 Il giudice del concordato ordina, al più tardi al momento della concessione della moratoria, la formazione di un inventario dei beni. Gli articoli 163 e 164 si applicano per analogia. Il giudice può prendere altri provvedimenti per la tutela degli interessi dei creditori.

2 Concedendo la moratoria, egli può affidare a un commissario l’incarico di vigilare sulla gestione del debitore.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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