281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 335

1 Il cumissari sustegna il debitur tar l’elavuraziun d’ina proposta da rectificaziun. En quella po il debitur offrir a ses crediturs en spezial ina dividenda u als dumandar in moratori da las pretensiuns u autras facilitaziuns da pajament u da tschains.

2 Il cumissari maina tractativas cun ils crediturs davart la proposta da rectificaziun dal debitur.

3 La dretgira d’accumodament po incumbensar il cumissari da survegliar il debitur tar l’adempliment da la cunvegna.

Art. 335

1 Il commissario assiste il debitore nell’elaborazione di una proposta di appuramento. Il debitore può in particolare proporre ai creditori un dividendo, oppure richiedere una moratoria o ogni altra misura per facilitare il pagamento del capitale o degli interessi.

2 Il commissario conduce le trattative con i creditori in vista dell’accettazione delle proposte di appuramento fatte dal debitore.

3 Il giudice del concordato può incaricare il commissario di vigilare sul debitore nell’esecuzione dell’appuramento bonale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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