1 Il cumissari sustegna il debitur tar l’elavuraziun d’ina proposta da rectificaziun. En quella po il debitur offrir a ses crediturs en spezial ina dividenda u als dumandar in moratori da las pretensiuns u autras facilitaziuns da pajament u da tschains.
2 Il cumissari maina tractativas cun ils crediturs davart la proposta da rectificaziun dal debitur.
3 La dretgira d’accumodament po incumbensar il cumissari da survegliar il debitur tar l’adempliment da la cunvegna.
1 Il commissario assiste il debitore nell’elaborazione di una proposta di appuramento. Il debitore può in particolare proporre ai creditori un dividendo, oppure richiedere una moratoria o ogni altra misura per facilitare il pagamento del capitale o degli interessi.
2 Il commissario conduce le trattative con i creditori in vista dell’accettazione delle proposte di appuramento fatte dal debitore.
3 Il giudice del concordato può incaricare il commissario di vigilare sul debitore nell’esecuzione dell’appuramento bonale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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