1 In debitur, cunter il qual i n’è betg vegnida fatga ina scussiun sin concurs, po dumandar la dretgira d’accumodament ch’i vegnia fatga ina rectificaziun dals debits en enclegientscha tras tractativas privatas.
2 Il debitur sto preschentar en sia dumonda ses debits sco er sias relaziuns d’entrada e da facultad.
1 Ogni debitore non soggetto all’esecuzione in via di fallimento può domandare al giudice del concordato che si proceda all’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private.
2 Nella domanda, il debitore deve presentare lo stato dei suoi debiti e la situazione quanto al suo patrimonio e ai suoi proventi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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