281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 333

1 In debitur, cunter il qual i n’è betg vegnida fatga ina scussiun sin concurs, po dumandar la dretgira d’accumodament ch’i vegnia fatga ina rectificaziun dals debits en enclegientscha tras tractativas privatas.

2 Il debitur sto preschentar en sia dumonda ses debits sco er sias relaziuns d’entrada e da facultad.

Art. 333

1 Ogni debitore non soggetto all’esecuzione in via di fallimento può domandare al giudice del concordato che si proceda all’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private.

2 Nella domanda, il debitore deve presentare lo stato dei suoi debiti e la situazione quanto al suo patrimonio e ai suoi proventi.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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