281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 330

1 Suenter che la procedura è terminada redigian ils liquidaturs in rapport final. Quel sto vegnir suttamess a la cumissiun dals crediturs per l’approvaziun, inoltrà a la dretgira d’accumodament e preschentà als crediturs per prender invista.

2 Sch’ina liquidaziun dura dapli che 1 onn, èn ils liquidaturs obligads da far per la fin da mintga onn chalendar in status davart la facultad liquidada e davart la facultad anc betg liquidada sco er da rediger in rapport davart lur activitad. Il status ed il rapport ston vegnir inoltrads durant ils emprims 2 mais da l’onn suandant a la dretgira d’accumodament, e quai tras intermediaziun da la cumissiun dals crediturs, e preschentads als crediturs per prender invista.

Art. 330

1 Terminata la liquidazione, i liquidatori stendono una relazione finale. Questa deve essere approvata dalla delegazione dei creditori, comunicata al giudice del concordato e tenuta a disposizione dei creditori.

2 Se la liquidazione dura più di un anno, i liquidatori hanno l’obbligo di allestire al 31 dicembre di ogni anno uno stato del patrimonio liquidato e dei beni non ancora realizzati ed una relazione sulla loro gestione. Entro i due primi mesi dell’anno seguente, essi devono trasmettere lo stato del patrimonio e la relazione al giudice del concordato, per il tramite della delegazione dei creditori, e metterli a disposizione dei creditori stessi.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.