281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 328

Il medem mument cun la glista da repartiziun definitiva sto er vegnir exponì in quint final che cuntegna er in quint dals custs.

Art. 328

Con lo stato di riparto definitivo, i liquidatori devono depositare il conto finale, che comprenderà anche il conto delle spese.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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