281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 325

Sch’ils liquidaturs e la cumissiun dals crediturs renunzian da far valair in dretg contestà u difficil d’incassar che fa part da la facultad da massa, sco en spezial in dretg da contestaziun u in plant da responsabladad cunter organs u cunter emploiads dal debitur, ston els infurmar ils crediturs en chaussa en ina circulara u cun ina communicaziun publica ed offrir ad els la cessiun da la pretensiun, per che quels al possian far valair sin agen quint tenor l’artitgel 260.

Art. 325

Se i liquidatori o la delegazione dei creditori rinunciano ad una pretesa contestata o di realizzazione difficile, in ispecial modo, se rinunciano ad un diritto che dovrebbe essere fatto valere mediante l’azione rivocatoria od un’azione di responsabilità contro gli organi o gl’impiegati del debitore, essi ne informeranno i creditori con avviso personale o mediante pubblicazione ufficiale ed offriranno loro la cessione di dette pretese conformemente all’articolo 260.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.