Sch’ils liquidaturs e la cumissiun dals crediturs renunzian da far valair in dretg contestà u difficil d’incassar che fa part da la facultad da massa, sco en spezial in dretg da contestaziun u in plant da responsabladad cunter organs u cunter emploiads dal debitur, ston els infurmar ils crediturs en chaussa en ina circulara u cun ina communicaziun publica ed offrir ad els la cessiun da la pretensiun, per che quels al possian far valair sin agen quint tenor l’artitgel 260.
Se i liquidatori o la delegazione dei creditori rinunciano ad una pretesa contestata o di realizzazione difficile, in ispecial modo, se rinunciano ad un diritto che dovrebbe essere fatto valere mediante l’azione rivocatoria od un’azione di responsabilità contro gli organi o gl’impiegati del debitore, essi ne informeranno i creditori con avviso personale o mediante pubblicazione ufficiale ed offriranno loro la cessione di dette pretese conformemente all’articolo 260.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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