281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 317

1 Cun il contract d’accumodament cun cessiun da facultad po vegnir concedì als crediturs il dretg da disponer da la facultad dal debitur u po questa facultad vegnir cedida dal tuttafatg u per part ad in terz.

2 Ils crediturs fan diever da lur dretgs tras ils liquidaturs e tras la cumissiun dals crediturs. Quels vegnan elegids da la radunanza che tracta il contract d’accumodament. Ils cumissaris pon esser liquidaturs.

Art. 317

1 Il concordato con abbandono dell’attivo può conferire ai creditori il diritto di disporre dei beni del debitore o consistere nel trasferimento a terzi di tutti o di parte di questi beni.

2 I creditori esercitano i loro diritti per il tramite di liquidatori e di una delegazione dei creditori. Questi sono nominati dall’assemblea che si pronuncia sul concordato. Possono fungere da commissario i liquidatori.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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