281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 315

1 Cun confermar il contract d’accumodament fixescha la dretgira d’accumodament per ils crediturs cun pretensiuns contestadas in termin da 20 dis per inoltrar il plant al lieu da la procedura d’accumodament, e quai cun smanatschar che la garanzia da la dividenda giaja a perder, sche l’inoltraziun vegnia tralaschada.

2 Sin ordinaziun da la dretgira d’accumodament sto il debitur depositar tar l’institut da deposits ils imports per pajar las pretensiuns contestadas fin ch’il process è terminà.

Art. 315

1 Omologando il concordato, il giudice del concordato assegna ai creditori le cui pretese sono contestate un termine di venti giorni per promuovere l’azione al luogo del concordato, sotto la comminatoria che in caso di omissione perderanno il diritto alla garanzia del dividendo.

2 A richiesta del giudice del concordato, il debitore deve depositare presso lo stabilimento dei depositi, sino a causa definita, i riparti relativi ai crediti contestati.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.