281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 312

Mintga empermischun, cun la quala il debitur garantescha ad in creditur dapli che quai ch’el ha il dretg da survegnir tenor contract d’accumodament, è nunvalaivla (art. 20 DO556).

Art. 312

È nulla ogni promessa con cui il debitore assicuri ad un creditore più di quanto gli spetti secondo i termini del concordato (art. 20 CO560).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.