Per la calculaziun, per l’observanza e per il decurs dals termins valan las disposiziuns dal Cudesch da procedura civila dals 19 da december 200848 (CPC), nun che questa lescha disponia insatge auter.
47 Versiun tenor la cifra II 17 da l’agiunta 1 dal Cudesch da procedura civila dals 19 da dec. 2008, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
Salvo che la presente legge disponga altrimenti, al computo, all’osservanza e al decorso dei termini si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del 19 dicembre 200854 (CPC).
53 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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