281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 295c

1 Il debitur ed ils crediturs pon contestar la decisiun da la dretgira d’accumodament cun in recurs tenor il CPC531.

2 Al recurs cunter la concessiun dal moratori d’accumodament na po vegnir concedì nagin effect suspensiv.

530 Integrà tras la cifra I da la LF dals 21 da zer. 2013, en vigur dapi il 1. da schan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455).

531 SR 272

Art. 295c

1 Il debitore e i creditori possono impugnare la decisione del giudice del concordato mediante reclamo secondo il CPC533.

2 Al reclamo contro la concessione della moratoria concordataria non può essere attribuito l’effetto sospensivo.

532 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

533 RS 272

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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