281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 293b

1 Per examinar pli detagliadamain la perspectiva sin sanaziun u sin conferma d’in contract d’accumodament installescha la dretgira d’accumodament in u plirs cumissaris provisorics. L’artitgel 295 vala tenor il senn.

2 En cas motivads poi vegnir desistì d’installar in cumissari.

522 Integrà tras la cifra I da la LF dals 21 da zer. 2013, en vigur dapi il 1. da schan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455).

Art. 293b

1 Il giudice del concordato designa uno o più commissari provvisori perché esaminino approfonditamente le possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato. L’articolo 295 si applica per analogia.

2 In casi motivati può rinunciare alla designazione di un commissario provvisorio.

524 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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