1 Repartiziuns provisoricas pon vegnir fatgas a partir dal mument ch’il termin per contestar il plan da collocaziun è scadì.
2 L’artitgel 263 vala tenor il senn.465
465 Integrà tras la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
1 Si possono fare delle ripartizioni provvisorie tostochè sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria.
2 L’articolo 263 si applica per analogia.470
470 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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