281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 263

1 La glista da repartiziun ed il quint final vegnan exponids durant 10 dis tar l’uffizi da concurs.

2 L’exposiziun vegn communitgada a mintga creditur ensemen cun in extract che pertutga sia part.

Art. 263

1 Lo stato di ripartizione ed il conto finale sono depositati per dieci giorni presso l’ufficio dei fallimenti.

2 Il deposito è notificato a ciascun creditore insieme ad un estratto riguardante il suo riparto.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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