1 La glista da repartiziun ed il quint final vegnan exponids durant 10 dis tar l’uffizi da concurs.
2 L’exposiziun vegn communitgada a mintga creditur ensemen cun in extract che pertutga sia part.
1 Lo stato di ripartizione ed il conto finale sono depositati per dieci giorni presso l’ufficio dei fallimenti.
2 Il deposito è notificato a ciascun creditore insieme ad un estratto riguardante il suo riparto.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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