1 En cas urgents u sch’ina radunanza dals crediturs n’è betg stada abla da decider, po l’administraziun dal concurs suttametter als crediturs propostas sin via circulara. Ina proposta è acceptada, sche la maioritad dals crediturs l’approvescha explicitamain u taciturnamain entaifer il termin fixà.
2 Sche betg tut ils crediturs n’èn enconuschents a l’administraziun dal concurs, po ella ultra da quai communitgar publicamain sias propostas.
451 Integrà tras la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
1 Nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assemblee dei creditori, l’amministrazione può sottoporre proposte ai creditori per mezzo di circolare. Una proposta è accettata quando la maggioranza dei creditori la approva, esplicitamente o tacitamente, entro il termine impartito.
2 Se non si conoscono tutti i creditori, l’amministrazione può inoltre pubblicare le sue proposte.
456 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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