281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 255a

1 En cas urgents u sch’ina radunanza dals crediturs n’è betg stada abla da decider, po l’administraziun dal concurs suttametter als crediturs propostas sin via circulara. Ina proposta è acceptada, sche la maioritad dals crediturs l’approvescha explicitamain u taciturnamain entaifer il termin fixà.

2 Sche betg tut ils crediturs n’èn enconuschents a l’administraziun dal concurs, po ella ultra da quai communitgar publicamain sias propostas.

451 Integrà tras la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

Art. 255a

1 Nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assemblee dei creditori, l’amministrazione può sottoporre proposte ai creditori per mezzo di circolare. Una proposta è accettata quando la maggioranza dei creditori la approva, esplicitamente o tacitamente, entro il termine impartito.

2 Se non si conoscono tutti i creditori, l’amministrazione può inoltre pubblicare le sue proposte.

456 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.