1 L’administraziun dal concurs suttametta a la radunanza dals crediturs in rapport detaglià davart l’andament da l’administraziun sco er davart il stadi da las activas e da las passivas.
2 La radunanza decida, sch’ella conferma l’administraziun dal concurs ed eventualmain la cumissiun dals crediturs, ed ordinescha senza restricziuns tut ils ulteriurs pass per realisar il concurs.
1 L’amministrazione presenta all’assemblea una relazione particolareggiata sull’andamento della gestione, nonché sullo stato attivo e passivo.
2 L’assemblea delibera sulla conferma dell’amministrazione ed eventualmente della delegazione dei creditori; essa ordina inappellabilmente quanto richiede la gestione del fallimento.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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