281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 253

1 L’administraziun dal concurs suttametta a la radunanza dals crediturs in rapport detaglià davart l’andament da l’administraziun sco er davart il stadi da las activas e da las passivas.

2 La radunanza decida, sch’ella conferma l’administraziun dal concurs ed eventualmain la cumissiun dals crediturs, ed ordinescha senza restricziuns tut ils ulteriurs pass per realisar il concurs.

Art. 253

1 L’amministrazione presenta all’assemblea una relazione particolareggiata sull’andamento della gestione, nonché sullo stato attivo e passivo.

2 L’assemblea delibera sulla conferma dell’amministrazione ed eventualmente della delegazione dei creditori; essa ordina inappellabilmente quanto richiede la gestione del fallimento.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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