1 Inoltraziuns retardadas èn admessas fin a la fin da la procedura da concurs.
2 Il creditur sto surpigliar tut ils custs chaschunads tras il retard e po vegnir obligà da prestar in pajament anticipà correspundent.
3 Da repartiziuns provisoricas ch’èn vegnidas fatgas avant sia annunzia, n’ha el nagin dretg.
4 Sche l’administraziun dal concurs è da l’avis che l’inoltraziun retardada saja motivada, mida ella il plan da collocaziun e communitgescha publicamain la midada.
5 L’artitgel 250 è applitgabel.
1 Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento.
2 Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione.
3 Egli non ha alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insinuazione.
4 Se l’amministrazione del fallimento ritiene giustificata l’insinuazione tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni.
5 È applicabile l’articolo 250.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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