1 Ils crediturs da la medema classa han ils medems dretgs tranter els.
2 Ils crediturs d’ina classa suandanta han pir lura il dretg dal retgav, cur ch’ils crediturs da la classa precedenta èn vegnids satisfatgs.
1 I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto.
2 I creditori di una classe susseguente non hanno alcun diritto se non dopo soddisfatti quelli della classe precedente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.