La scuntrada è contestabla, sch’in debitur dal concursit387 ha acquistà – avant la decleraziun da concurs, dentant en enconuschientscha da l’insolvenza dal concursit – ina pretensiun per procurar tras la scuntrada in avantatg per sasez u per in auter sin donn e custs da la massa da concurs.
387 Designaziun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). Questa midada è resguardada en l’entir decret.
La compensazione può essere impugnata quando un debitore del fallito, prima della dichiarazione di fallimento, conoscendo l’insolvenza di lui, abbia acquistato un credito verso il medesimo allo scopo di procurare mediante la compensazione un vantaggio a sé o ad altri in pregiudizio della massa.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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