1 Pretensiuns suttamessas a cundiziuns suspensivas vegnan admessas en il concurs per l’entir import; il creditur n’ha dentant betg il dretg da retrair sia part da la massa da concurs, avant che la cundiziun n’è betg ademplida.
2 Per pretensiuns sin rentas vitalizias vala l’artitgel 518 alinea 3 DO374.
373 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
1 I crediti sottoposti a condizione sospensiva sono ammessi al passivo per l’intero ammontare; tuttavia il creditore non può percepire il riparto che gli spetta sulla massa sino a che non sia adempita la condizione.
2 Per le pretese derivanti da rendite vitalizie è applicabile l’articolo 518 capoverso 3 del CO382.
381 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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