281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 21

L’autoritad che declera in recurs sco motivà, dispona l’aboliziun u la rectificaziun da l’act contestà; ella ordinescha l’execuziun d’acziuns ch’il funcziunari refusa u retardescha nungiustifitgadamain d’exequir.

Art. 21

L’autorità che dichiara fondato un ricorso annulla o riforma gli atti impugnati. Essa ordina l’esecuzione di quelli dei quali il funzionario abbia senza motivo rifiutato o ritardato il compimento.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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