1 L’autoritad cumpetenta infurmescha la dretgira da concurs, sche:
2 En quests cas ordinescha la dretgira la liquidaziun tras l’uffizi da concurs.
3 Er in creditur u in ertavel po pretender la liquidaziun tras l’uffizi da concurs.
361 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
1 L’autorità competente informa il giudice qualora:
2 Nei casi summenzionati, il giudice ordina la liquidazione in via di fallimento.
3 La liquidazione in via di fallimento può essere chiesta anche da un creditore o da un erede.
369 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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