1 Per pretensiuns che derivan d’ina cambiala u d’in schec, er per talas ch’èn garantidas tras pegn, po vegnir pretendida tar l’uffizi da scussiun la scussiun sin cambialas, uschenavant ch’il debitur è suttamess a la scussiun sin concurs.
2 La cambiala u il schec sto vegnir surdà a l’uffizi da scussiun.
1 Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all’ufficio d’esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.
2 Con la domanda d’esecuzione si devono consegnare all’ufficio la cambiale o lo chèque.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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