281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 172

La dretgira refusa la dumonda da concurs:

1.
sche l’autoritad da surveglianza ha abolì la smanatscha da concurs;
2.332
sch’igl è vegnì admess al debitur da restabilir in termin (art. 33 al. 4) u da far in’opposiziun posteriura (art. 77);
3.
sch’il debitur cumprova a maun da documents ch’il debit, inclusiv ils tschains ed ils custs, saja pajà u ch’il creditur l’haja concedì in moratori.

332 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

Art. 172

Il giudice rigetta la domanda di fallimento:

1.
quando la comminatoria sia stata annullata dall’autorità di vigilanza;
2.340 quando al debitore siano stati restituiti i termini (art. 33 cpv. 4) o quando egli sia stato ammesso al beneficio dell’opposizione tardiva (art. 77);
3.
quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.

340 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.